Sei all'interno di >> :.: Primo Piano | Scuola & Università |

Dirigenza e ridimensionamento della rete scolastica: qual è il nesso?

Contributo al dibattito venticinquennale sul ridimensionamento scolastico ovvero sulla riduzione degli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche, con uno sguardo particolare alla Campania

di Erminia Bosnia - domenica 30 luglio 2023 - 1286 letture

La presente riflessione ha la pretesa, non esaustiva, di offrire un contributo al dibattito venticinquennale sul ridimensionamento scolastico ovvero sulla riduzione degli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche, processo con il quale il Dirigente Scolastico e l‘ufficio composto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dagli Assistenti Amministrativi devono gestire una popolazione più ampia di scolari.

Ogni governo, dal 1998, garantisce che non interverrà sul numero degli edifici scolastici esistenti, per cui è fatto salvo il diritto allo studio, e che sono due procedure indipendenti l’una dall’altra.

Vista così sembra un’operazione matematicamente semplice, che permetterebbe un risparmio alla spesa pubblica sull’istruzione, senza incidere sulla qualità della stessa. Ma non dimentichiamo che più studenti in istituti “accorpati” dovrebbero equivalere a più docenti (!), a più genitori/tutori, a più Collaboratori Scolastici (!), a più Assistenti Tecnici (!); tra l’altro si aspettando l’inserimento di quest’ultimi nelle scuole del I Ciclo, vista la diffusione dei dispositivi informatici ed il bisogno di assistenza degli stessi; ma non è scopo della presente riflessione attardarsi sui diversi sistemi di reclutamento del personale scolastico e del numero necessario all’interno delle strutture.

Agli albori di questa evoluzione si pone il D.P.R. n. 233/1998 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97” (l’art. 21 che riconosce l’autonomia alle istituzioni scolastiche) ed abroga gli artt. 442 c4 e 548 c5 del D.Lgs, n.297/1994 sugli organici ed i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti: più impegni lavorativi nelle scuole e meno personale assunto. Infatti è stato “ridimensionato” anche il ricambio fisiologico degli Ata a seguito dei pensionamenti.

ELEMENTI DI CONTESTO

Gli aspetti che convergono, ma li rendono autonomi ed indipendenti nella loro evoluzione storico-legislativa sono l’organizzazione delle scuole autonome ed il diritto allo studio, al fine di poter esplicare appieno il diritto di cittadinanza, ed il ruolo delle famiglie nell’attuale contesto storico.

Li trattiamo in modo distinto, per poi verificarne eventuali intersezioni, influenze ed integrazioni reciproche.

IL DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI (AULE)

Legge di bilancio: interventi relativi alla riduzione del numero di alunni per classe La legge di bilancio 2022 (commi 344-347) prevede la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica.

Le previsioni riguardano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Già l’art. 64, c 1, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) aveva disposto il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti attraverso l’incremento graduale del rapporto alunni/docente, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei, tenendo anche conto delle esigenze degli alunni diversamente abili. Per la realizzazione di tale finalità era stata prevista la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure in materia di formazione delle classi, nonché di quelli relativi alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA. Tale misura si riscontra nel successivo DPR n. 81/2009 che ha disposto il numero minimo e massimo di alunni per classe che si riporta in sintesi:

- Scuola primaria: min. 15 max 26

- Secondaria di I gr.: min 18 max 27

- Secondaria di II gr.: min 25 max 30

Le deroghe erano previste solo per le scuole montane, isolane, in presenza di minoranze linguistiche, o in territorio a rischio di devianza minorile, o in caso di pluriclasse.

Rispetto al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, l’art. 4 del DPR n. 81/2009 consente di derogare, in misura non superiore al 10%, al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, anche in classi con alunni L. 104/92, se motivata.

Con la Legge n. 107/2015, il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal DPR n. 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità. Fermo restando che parte della quota dell’autonomia dev’esser utilizzate per supplenze considerati i vincoli normativi, sollevandoli momentaneamente dall’eventuale attività didattico-progettuale.

È notorio che sono intervenute storicamente alcune deroghe specifiche, ad es. nelle aree colpite dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016, sono state previste, dall’a.s. 2016/2017 e fino all’a.s. 2021/2022; ma non dimentichiamo che il DPR n. 233/98 di cui si trascrivono i primi 2 articoli per la comprensione della ratio e, di conseguenza, della proiezione negli anni, con l’avvento dell’autonomia scolastica.

“Art. 1 - Finalità

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l’efficace esercizio dell’autonomia prevista dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l’esercizio del diritto all’istruzione.

2. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l’inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione.

3. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l’ulteriore finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell’ambito territoriale di pertinenza.

Art. 2 - Parametri

1. L’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa, è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l’equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell’offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell’articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.

2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l’ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.

3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresí, essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L’indice massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico”

In effetti a distanza di 25 anni dal DPR n. 233/98, in un lento processo di riduzione delle autonomie scolastiche, si tenta di avvicinarsi ai parametri europei docente/alunno che si riportano di seguito.

In Italia per i bambini della scuola primaria c’è un insegnante a disposizione ogni 11 alunni circa. La media europea è di un insegnante ogni 13,5 alunni (dati 2019, diffusi oggi da Eurostat) [1]

La prima riorganizzazione della scuola italiana, dopo il taglio di 87mila cattedre operato dal Governo Tremonti-Gelmini, creò scalpore, infatti, fu una corposa riduzione dell’organico docente, il rapporto alunni/insegnanti, che partiva da 9 a 1, si attestò a 12 a 1; un valore che, comunque, continuava a essere inferiore alla media Ue, e piuttosto distante da Francia, Germania, Regno unito, Spagna. Con la maxi-assunzione di circa 90mila professori precari voluta nel 2015 dal Governo Renzi, dopo le sanzioni europee, siamo tornati al 2010, ai livelli pre Tremonti-Gelmini: nella primaria il rapporto alunni/insegnanti è sceso a 9,75 a 1; nella secondaria 9,83 a 1, comunque sempre agli ultimi posti nell’Ue. Oggi il Ministero per l’Istruzione ed il Merito sta premendo sul Mef per ottenere altre 25mila stabilizzazioni [2].

COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2022

In particolare, la legge di bilancio 2022 dispone che, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell’istruzione è autorizzato a istituire, nelle scuole caratterizzate da determinati valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, classi in deroga alle dimensioni previste dal DPR n. 81/2009.

La deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto del Ministro dell’Istruzione, e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, la relazione tecnica precisa che le risorse che saranno disponibili a regime per tale intervento sono quelle liberate dall’andamento decrescente della popolazione residente in età scolare, derivante dal calo delle nascite. Ciò consentirà, ad invarianza di organico complessivo di personale docente e ATA, di costituire classi più piccole.

Le disposizioni non devono comportare maggiori spese per il funzionamento delle scuole ad esempio, la riduzione opererà solo nelle scuole che dispongono già delle aule necessarie… In particolare, il decreto deve definire:

• gli indicatori di status sociale, economico, culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga;

• le soglie degli indicatori al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;

• i parametri da utilizzare per la costituzione – in deroga – delle classi, escluse le pluriclassi;

• la quota massima di personale docente da destinare alle classi costituite in deroga e, conseguentemente, il numero di tali classi.

L’attuazione di quanto previsto dai decreti interministeriali è rimessa agli Uffici Scolastici Regionali.

Infine, si prevede che, entro il termine dell’a.s. 2024/2025, il Ministero dell’istruzione effettui una valutazione dell’impatto che le previsioni sopra indicate hanno determinato sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica. In presenza di alunni disabili e in Comuni a rischio sismico, l’Ufficio Scolastico Regionale non può derogare alle specifiche normative che prevedono una limitazione numerica delle classi. L’imposizione di un tetto massimo di alunni per classe costituisce, infatti, sia una garanzia del diritto all’istruzione costituzionalmente previsto, sia una tutela per l’incolumità degli alunni. Questo è quanto affermato dal Tar di Napoli con la sentenza 4706/2016. Per quanto riguarda la questione legata alla sicurezza, il Tar ha affermato che nello specifico della scuola interessata, trovandosi in area ad alto rischio sismico le classi non devono superare il numero di 17 alunni.

a.s. 2023/2024 -Campania

- Sono 107.705 i bambini coinvolti nei primi anni di scuola

- 232.062 gli iscritti alla scuola primaria

- 171.451 gli studenti delle scuole secondarie di primo grado

- 307.554 gli studenti delle superiori. (Tra questi ultimi la maggior parte ha scelto i licei, ben 165.414 in tutta la Campania; istituti tecnici sono invece 84.909 i ragazzi iscritti per quest’anno, mentre ai professionali sono 57.231, per un totale di 43.364 classi.

Servizio refezione scolastica e tempo pieno

Nelle regioni del Nord e del Centro si raggiunge anche l’80% di scuole dotate di questo servizio, nelle province di Napoli e Casertano si resta sotto il 6% e nelle altre Campane sotto il 10%. Stessa cosa si rileva anche per l’offerta del tempo pieno che nelle province campane viene applicato da meno del 20% delle scuole mentre nel Centro e nel Nord del Paese si supera la percentuale del 50%.

Per l’a.s. 2023-2024, 50 classi a tempo pieno, in meno.

Alunni non ammessi all’anno successivo

I dati raccolti dal Comune di Napoli fanno contare più di 2.300 alunni segnalati ai servizi sociali e 600 bocciati a causa delle troppe assenze alla fine dell’anno scolastico 2020/21.

I numeri di bambini segnalati per assenze ingiustificate e prolungate ai servizi sociali in alcune municipalità dovrebbero far suonare un campanello d’allarme a livello nazionale. Nell’ottava (Piscinola, Chiaiano e Scampia) sono, infatti, stati segnalati 545 bambini, nella sesta (Barra, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli) 361, nella seconda (Avvocata, Mercato e Pendino) 331 e nella settima (Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno) 318.

Arrivano le prime anticipazioni dell’analisi Svimez. A rivelare alcuni dati alla Repubblica è il dg Luca Bianchi. I dati della dispersione scolastica non sono per niente confortanti, soprattutto nel Sud Italia: 83 mila ragazzi (16.6% nel Sud) sono stati bocciati alla chiusura dello scorso anno scolastico perché non hanno raggiunto la soglia minima delle presenze.

E se il Mezzogiorno è l’area maggiormente colpita, a tenere la maglia nera è la città metropolitana di Napoli (10.4%). L’analista di Svimez, Bianchi, dichiara: “Il Pnrr che dedica importanti risorse all’istruzione non raggiunge l’obiettivo di colmare i divari: la priorità oggi è rafforzare il sistema soprattutto nelle aree più marginali, garantendo asili nido, tempo pieno, palestre. Da una ricerca Svimez in via di pubblicazione emerge che l’investimento per alunno del Pnrr sull’istruzione (esclusi gli asili nido) è stato pari a 903 euro nella provincia di Milano, dove il tempo pieno è assicurato al 75% dei bambini della primaria, mentre è di 725 euro a Palermo, col tempo pieno solo al 10%”. C’è il rischio grave: adattare l’intensità dell’azione pubblica alla ricchezza dei territori. Quindi, più investimenti e stipendi lì dove se li possono permettere: pregiudicando la funzione principe della scuola, fare uguaglianza”.

COSA SI STA FACENDO

Con il Prot. n. 61603 del 4 aprile 2023 il MIM all’interno del PNRR si riferisce agli EE.LL per le seguenti progettualità che si riporta in sinstesi:

1. PREMESSA

Il presente documento è rivolto ai soggetti attuatori (enti locali) degli interventi di edilizia scolastica di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e intende fornire un supporto specifico in relazione alle diverse fasi caratterizzanti l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, evidenziando alcuni elementi peculiari dei progetti PNRR, step procedurali e relativi adempimenti di responsabilità.

L’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito (di seguito “Unità di missione”) è stata istituita con Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284 per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha messo a disposizione delle amministrazioni titolari delle Missioni e Componenti del PNRR il sistema informatico ReGiS attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

Lo scopo principale del presente documento è, dunque, quello di fornire una serie di istruzioni e indirizzi utili a garantire una metodologia univoca e trasparente rispetto alle procedure di attuazione degli interventi.

Il presente documento deve essere letto in un’ottica dinamica, in quanto lo stesso sarà costantemente adeguato e aggiornato sulla base dell’evoluzione del quadro regolatorio di riferimento, delle prassi e delle disposizioni attuative.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano ai seguenti investimenti PNRR di edilizia scolastica a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, inclusi i c.d. “progetti in essere”:

M2C3I1.1 Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici Investimento 30/06/2026

M4C1I1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Investimento 31/12/2026

M4C1I1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense Investimento 31/12/2026

M4C1I1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole Investimento 31/12/2026 [3]

Le scuole, invece, sempre per il PNRR (Scuola Futura), sono impegnate su:

- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

- Riduzione dei divari territoriali – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: A CHI GIOVA?

Si riporta in sintesi la modifica storica della figura del “Capo d’Istituto”: inizia con l’art. 21 del D.L. n. 59/97 “Autonomia scolastica”, è regolato dall’art. 25 del D.L.vo 165/2001 -passaggio dal ruolo direttivo al ruolo dirigenziale-, il ruolo dirigenziale è maggiormente sottolineato dalla L. n. 107/2015.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. In particolare, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali”.

A decorrere dall’a.s. 2024/2025, la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le Regioni verrà disposto mediante decreto interministeriale (Istruzione/concerto Economia previo accordo in sede di Conferenza unificata) da adottare entro il 30 giugno di ogni anno. Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto (comma 1, cpv. 5-quater). In caso di inutile decorso della summenzionata data del 30 giugno, il contingente organico dei DIRIGENTI SCOLASTICI e dei DSGA e la sua distribuzione tra le Regioni è definito con un decreto interministeriale (Istruzione/concerto Economia) da adottarsi entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo – non inferiore a 900 e non superiore a 1000 – e tenuto conto di specifici parametri regionali. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all’1%. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato (comma 1, cpv. 5- quinquies). Viene, inoltre, definita una disciplina transitoria prevedendo che, per l’a.s. 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell’art. 19, del DL. n. 98/2011 e, per l’a.s. 2024/2025, i decreti di al comma 5-quater e al comma 5-quinquies, definiscono un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall’applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall’a.s. 2025/2026 i decreti di cui al comma 5-quater e al comma 5- quinquies, definiscono un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell’anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell’ambito della definizione del contingente (comma 1, cpv. 5-sexies).

La relazione tecnica riporta a titolo esemplificativo un’ipotesi di stima dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione di organico determinabili per effetto delle norme in esame (euro 5.436.132 nel 2024, euro 20.815.275 nel 2025, euro 34.289.448 nel 2026, euro 45.905.115 nel 2027, euro 53.989.619 nel 2028, euro 62.817.525 nel 2029, euro 72.760.536 nel 2030, euro 82.053.069 nel 2031 ed euro 88.371.992 dal 2032), precisando che attesa la loro variabilità, questi non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Leadership vs management

Senza attardarci sull’ampia letteratura in merito, ma perseguendo l’obiettivo che s’intende raggiungere, riportiamo in breve alcune definizioni di entrambe al fine di comprendere chi è e cosa deve fare il Dirigente Scolastico.

Leadership ed i suoi stili: autoritaria; democratica; carismatica; orientata al compito, orientata alle relazioni.

Management e le sue applicazioni, ad es. l’Università Bocconi pubblicizza il corso che “ha l’obiettivo di aiutare gli studenti a sviluppare Progressivamente le capacità di problem-solving e acquisire le conoscenze, le abilità e l’atteggiamento necessari per operare con ruoli manageriali all’interno di aziende e società di consulenza o come imprenditori”.

Il Dirigente Scolastico, nell’ottica di direzione di un’azienda anomala, quale l’istituzione scolastica di cui è a capo, agisce nell’ambito del management, assumendo la leadership più congeniale alle proprie caratteristiche personali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi fissati nel Ptof, avvalendosi della collaborazione del personale scolastico disponibile, gestendo le risorse umane, materiali ed economiche comunque esistenti e pre-definite da parametri a legislazione corrente!

Le famiglie

Non ci tratteremo sull’ampia letteratura che analizza questo aspetto, che riportiamo come suggestione:

crisi della famiglia tradizionale;

- debolezza del ruolo educativo assunto dai genitori;

- mancanza della figura dei nonni per impegni di lavoro;

- aumento della precarietà e dello stress lavorativo;

- mancanza di servizi che agevolino il lavoro delle donne.

È intuitivo che essendo l’istituzione scolastica l’unico luogo in cui favorire ed educare alla formazione ed alla socializzazione si pretenda dalla stessa rigore morale, capacità di adeguarsi all’evoluzione dei tempi, aumento dei tempi di permanenza al suo interno degli allievi, per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori. Ma ancor più necessaria per le famiglie con lavoro precario. Il rifiuto dei genitori al tempo pieno è dovuto all‘incontro di due motivazioni in completo contrasto tra loro.

In un caso sono le necessità delle famiglie di professionisti che vorrebbero un’organizzazione più “qualificata” e duratura nella quotidianità, per cui si rivolgono all’offerta dei privati. Nell’altro, nei quartieri a rischio devianza minorile, e/o con percentuale di presenza di adulti fuori dello stato legale, i bambini/ragazzi sono utilizzati come manovalanza pre-criminale.

La scuola pubblica, con le sue finalità di tolleranza, inclusione, solidarietà, istruzione, formazione, informazione, legalità combatte e fa a gomitate per ottenere tali risultati, spesso invisa dai genitori che vorrebbero “collaborare” con essa, ma imponendo le proprie pretese individualistiche confuse come diritti sociali.

In conclusione

Ai Dirigenti Scolastici in Italia si chiede di saper conciliare più ruoli, tra l’altro si osserva un aumento del carico di responsabilità viste le pratiche amministrative, gare d’appalto, gestione del personale, contratti di lavoro, supporto a INPS per pensioni e TRF/TFS e agli Uffici Territoriali per la gestione delle GPS e delle nomine annuali, tralasciando quelle relative alla sicurezza, essendo l‘unico dirigente, in tutta la Pubblica Amministrazione, ad esser da solo nella gestione dell’istituzione pubblica in vari settori, e la scrivente reputa che sia il punto di forza, dal punto di vista dell’unitarietà della progettazione educativa e delle sue applicazioni, in un’istituzione così particolare e specifica qual è la scuola, anche sotto l’aspetto dell’utilizzo delle risorse materiali ed economiche, oltre che umane, poiché è peculiarità del D.S. attuare la progettazione del Ptof rendendola omogenea e rispondente con l’utilizzo delle risorse economiche e finanziarie. Superfluo sottolineare l’importanza del Servizio di Segreteria in rapporto al carico di lavoro che è aumentato; nonché quella dei Collaboratori Scolastici riferita alle necessità soprattutto del I Ciclo didattico.

Il ridimensionamento scolastico rappresenterebbe il punto di debolezza, poiché l’aumento di “plessi” da gestire, spesso distanti sul territorio, non può che trasformare la figura del DS, verso un management di tipo “strumentale” orientata al compito e sempre meno alle relazioni, con una tendenza al distacco ed all’allontanamento degli aspetti didattici ed educativi per l’assolvimento, soprattutto, a quelli di tipo amministrativo; visto tra l’altro, la responsabilità erariale e quella giuridica.

Ma questa è una scelta filosofica-politica!

Infatti la presenza “fisica” del dirigente e la vicinanza alle famiglie ed al personale, può favorire la disponibilità alla collaborazione poiché ci si sente parte attiva della comunità educativa in cui si opera. Si propone, pertanto, di rivedere la riduzione “dell’accorpamento” del DPR citato, introducendo anche eventuali nuove definizioni di deroghe riferite a:

1- zone sismiche ad alto rischio

2- zone di ambienti socio-familiari deprivati ad alto rischio di deviazione minorile

3- zone di alta concentrazione di extra-comunitari

accorpamento differenziato, insomma, sulle necessità precipue territoriali. L’introduzione di questi ulteriori parametri, oltre le zone montuose o le isole ecc., potrebbe esser l’ipotesi per ripensare i criteri del ridimensionamento e la riduzione delle autonomia scolastiche al fine di passare da una valutazione meramente quantitativa ad una di tipo qualitativo, favorendo il collegamento tra il controllo per il successo formativo e i Dirigenti Scolastici, legame pregnante che nasce dalle scelte del Collegio dei Docenti in cui il Dirigente è primus inter pares, ma che diventerebbe manchevole percependo i due aspetti non interagenti, ma distinti; infatti nell’ottica del ridimensionamento scolastico si sostiene: non diminuiamo gli istituti, ma solo gli uffici. Ma gli Uffici sono l’apparato di segreteria utile al D.S. per la gestione amministrativa della progettazione educativa.

Per quanto concerne il ridimensionamento vero e proprio, se quanto riportato nella presente riflessione è un contributo alla sua comprensione, allora riprendendo l’articolo de Il Sole 24 ore del 23 maggio u.s.:

“I numeri della denatalità li ha ricordati nei giorni scorsi, Giuseppe Valditara, evidenziando come tra 10 anni dai 7,4 milioni di studenti del 2021 si scenderà a poco più di sei milioni, al ritmo di 110-120mila ragazzi in meno ogni anno”… … emorragia al Sud

Il campanello d’allarme è che l’emorragia di iscritti non si è fermata mai negli ultimi dieci anni e ha colpito soprattutto al Sud: delle 2.600 scuole chiuse tra l’anno scolastico 2014-15 e il corrente 2022-23, due su tre (oltre 1.700) si trovavano nel Meridione. Il 15% delle scuole chiuse erano nel Nord-Ovest (-382), il 10% nel Nord-Est (-245) e il restante 11% al Centro (-289 scuole). Sono soprattutto i piccoli centri, in particolare nei territori montani, ad aver pagato il prezzo più alto, perdendo quello che è il primo centro di aggregazione della comunità locale, presidio di cultura e di relazioni educative… Quanto alle cattedre si rischierebbe di passare da 684mila a circa 558mila nel 2033/34 con una riduzione di 10/12mila posti di lavoro ogni anno”.

Puntando sulla deroga già ipotizzata, si potrebbe rivedere il ridimensionamento scolastico superando il mero aspetto numerico standardizzato e riportandolo ad una caratteristica qualitativa, considerato che l’Istituzione scolastica in Italia, è l’unica deputata alla formazione ed all’educazione dei cittadini di domani, vista la crisi della famiglia e del ruolo educativo dei genitori e, pertanto, ottimisticamente, il decremento delle nascite, potrebbe esser il volano per ripensare gli ambienti, le aule scolastiche, il personale che vi lavora in un’ottica di ottimizzazione e ricollocazione delle risorse piuttosto che di “risparmio economico”.

Gli esiti Invalsi 2023 potrebbero esser la motivazione, per ripensare in controtendenza, come rivisitare il “ridimensionamento” scolastico”.


Link consultati

https://www.obiettivoscuola.it/

https://www.aipd.it

https://napoli.corriere.it/notizie/cronaca/22_settembre_11/scuola-si-riparte-campania-ha-piu-alto-numero-iscritti-asili-4a5ac65c-3195-11ed-8ee6-adce65de0435.shtml

https://www.tecnicadellascuola.it/dispersione-scolastica-1-studente-su-6-abbandona-la-scuola-maglia-nera-al-sud-napoli-segna-il-picco-piu-alto


[1] Vedi: Agensir.

[2] Vedi: Sole 24 ore.

[3] Vedi: PNRR.Istruzione.it.


- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -