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Pensioni: punto di arrivo?

Alla vigilia di una nuova tornata elettorale che, in sintonia con le precedenti occasioni di governo, non rinuncerà a mettere sul piatto dei nuovi slogan la questione della previdenza e delle pensioni, proviamo a riassumere la situazione, già modificata con la nuova legge 247 del 24 dicembre 2007, partorita dal governo uscente Prodi.

di Piero Buscemi - martedì 29 gennaio 2008 - 11889 letture

Alla fine lo scalone Maroni, almeno in parte, è sopravvissuto. Ha cambiato struttura, verrebbe quasi da dire “progetto”, considerando la terminologia di natura edile, utilizzata per affrontare l’argomento pensioni, diventando una sorta di scala a chiocciola che, a seguito della caduta del governo Prodi, rimarrà disponibile ad ulteriori modifiche progettuali.

La prima sostanziale modifica, parlando di pensioni di anzianità, è la scomparsa del balzo in avanti previsto dalla legge Maroni che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, prevedeva l’accoppiata 60 anni (61 per i lavoratori autonomi) e i 35 anni di contributi. La nuova legge fissa il limite di età a 58 anni, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per i lavoratori autonomi, mantenendo invariato il requisito dei 35 anni di contributi.

Questa modifica ha un limite temporale, che si esaurirà il 30 giugno 2009. A partire dal 1° luglio 2009, scatterà la così detta, riforma a “quote”, che si evolverà in successive scadenze. Si tratta, in definitiva, di un punteggio utile al conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, frutto della somma dell’età anagrafica e della anzianità contributiva che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a 35 anni.

Le nuove combinazioni età-contributi possono essere riassunte, secondo il sistema a “quote”, così di seguito:

LAVORATORI DIPENDENTI

Periodo Dal 01/07/2009 al 31/12/2010

- Somma età e anzianità 95

- Età anagrafica minima 59

Dal 01/01/2011 al 31/12/2012

- Somma età e anzianità 96

- Età anagrafica minima 60

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

- Somma età e anzianità 97

- Età anagrafica minima 61

LAVORATORI AUTONOMI

Periodo Dal 01/07/2009 al 31/12/2010

- Somma età e anzianità 96

- Età anagrafica minima 60

Dal 01/01/2011 al 31/12/2012

- Somma età e anzianità 97

- Età anagrafica minima 61

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

- Somma età e anzianità 98

- Età anagrafica minima 62

Dopo essersi confuse le idee con queste combinazioni di numeri, altra cosa importante da considerare, sono le finestre di uscita, ridotte a due. Qui occorre fare un altro distinguo tra coloro che hanno maturato meno di 40 anni di contributi e coloro che hanno superato questa soglia.

Nel primo caso (meno di 40 anni contribuzione), se il requisito risulta maturato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, il lavoratore dipendente potrà andare in pensione il gennaio dell’anno successivo (es: un lavoratore che al 1° giugno del 2009, si troverebbe nella condizione di avere 59 anni e 36 anni di contributi, potrebbe andare in pensione a gennaio del 2010); il lavoratore autonomo con le stesse credenziali, di conseguenza, ci andrebbe il 1° luglio del 2010.

Se invece, il diritto risultasse maturato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, il lavoratore dipendente slitterebbe il pensionamento al 1° luglio dell’anno successivo (es: 59 anni e 35 di contributi entro il 31 dicembre 2010, pensione il 1° luglio 2011); il lavoratore autonomo, anche in questo caso, slitterebbe ulteriormente il pensionamento fino a gennaio 2012).

Nel secondo caso (almeno 40 anni contribuzione), le finestre diventano addirittura quattro:

- se si hanno almeno 40 anni di contribuzione entro il 31 marzo e 57 anni di età entro il 30 giugno, il lavoratore dipendente andrà in pensione il 1° luglio dello stesso anno e l’autonomo il 1° ottobre dello stesso anno;
- se si hanno almeno 40 anni di contribuzione entro il 30 giugno e 57 anni entro il 30 settembre, il lavoratore dipendente andrà in pensione il 1° ottobre dello stesso anno e l’autonomo il 1° gennaio dell’anno successivo;
- se si hanno almeno 40 anni di contribuzione entro il 30 settembre (l’età anagrafica è ininfluente), il lavoratore dipendente andrà in pensione il 1° gennaio dell’anno successivo e l’autonomo il 1° aprile dell’anno successivo;
- se si hanno almeno 40 anni di contribuzione entro il 31 dicembre (età ininfluente), il lavoratore dipendente andrà in pensione il 1° aprile dell’anno successivo e l’autonomo il 1° luglio dell’anno successivo.

Certi di avervi “schiarito” le idee in materia di pensione di anzianità, non ci resta che ampliare il discorso con la pensione di vecchiaia, che con la legge 247 ha ereditato la caratteristica delle finestre, non previste dalla vecchia normativa.

Le leggi precedenti avevano fissato il requisito dell’età anagrafica, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a condizione di avere almeno 20 anni di contribuzione. Questo consentiva il pensionamento con decorrenza il 1° del mese successivo al compimento dell’età.

La legge 247, rispetto la situazione precedente, ha introdotto le finestre per la pensione di vecchiaia, che possiamo così di seguito riassumere:

LAVORATORI DIPENDENTI

- Entro il 31 marzo: 1° luglio stesso anno

- Entro il 30 giugno: 1° ottobre stesso anno

- Entro il 30 settembre: 1° gennaio anno successivo

- Entro il 31 dicembre: 1° aprile anno successivo

LAVORATORI AUTONOMI

- Entro il 31 marzo: 1° ottobre stesso anno

- Entro il 30 giugno: 1° gennaio anno successivo

- Entro il 30 settembre: 1° aprile anno successivo

- Entro il 31 dicembre: 1° luglio anno successivo

Analizzando le modifiche apportate dalla legge 247, possiamo evidenziare che, per la pensione di anzianità, la dilazione dello scalone Maroni determina un requisito anagrafico spalmato fino al 1° gennaio 2011, compensato dall’innalzamento del requisito dell’anzianità contributiva a 36 anni, già dal 1° luglio 2009.

Per la pensione di vecchiaia, è scontato prevedere le innumerevoli lamentele di coloro che, a causa dell’introduzione delle finestre di uscita, vedranno in molti casi, spostata la data di pensionamento di quasi un anno (es: un autonomo che compirà 65 anni il 2 aprile del 2008, andrà in pensione il 1° gennaio del 2009, rispetto alla possibilità di poterci andare il 1° maggio del 2008, come era previsto dalla precedente normativa).

Lasciamo ai lettori qualsiasi altra considerazione e previsione sul futuro, in relazione alla non remota possibilità di un nuovo esecutivo.


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Pensioni: punto di arrivo?
1 febbraio 2008

PENSIONI: ULTIMA FERMATA!
Pensioni: punto di arrivo?
2 febbraio 2008

Per il futuro credo che realisticamente si possa dire: scordiamocele!
Pensioni: punto di arrivo?
5 febbraio 2008, di : Piero Buscemi

Il problema non è preventivare se le generazioni di oggi avranno mai la possibilità di andare in pensione. Qualsiasi riforma pensionistica che non tenga conto delle prospettive lavorative da destinare ai giovani, sarà sempre una riforma imparziale e lacunosa. Iniziare a lavorare (con lavoro a tempo indeterminato) mediamente a 30 anni, obbligherà tutti ad andare in pensione non prima dei 65/66 anni. Una corretta riforma del mondo del lavoro consentirebbe una pianificazione previdenziale più equa.