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Diritto all’oblio solo per i Potenti

La nuova riforma Cartabia vuole cancellare la memoria – Giornalisti e MS5 sapranno opporsi?

di Adriano Todaro - mercoledì 6 ottobre 2021 - 1835 letture

La memoria, si sa, è un bene incommensurabile e anche se non è contemplata in nessuna legge o codice, ci rendiamo conto che, quando manca, noi stessi siamo dimezzati. A livello personale che avviene, quasi sempre, con il sopraggiungere della vecchiaia e a livello più generale, anzi sociale. Se a livello personale si può fare ben poco (non ci sono medicine miracolose in questo campo e lo sanno bene i familiari dei malati di Alzheimer), a livello sociale questa memoria andrebbe alimentata, protetta, tutelata. Come si dice sempre, un popolo senza memoria è un popolo preda facile delle manipolazioni, delle strumentalizzazioni o, come diceva Luis Sepulveda, «Un popolo senza memoria è un popolo senza futuro».

E, invece, i soggetti che dovrebbero alimentare la memoria, fanno di tutto per bloccarla, sterilizzarla. Pensavo a tutto ciò mentre leggevo passi di un decreto chiamato pomposamente “Per l’efficienza del processo penale” che fa parte del “pacchetto” della riforma Cartabia, la ciellina ministra della Giustizia. Così si esprime il disegno di legge: «Prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati».

Vediamo cosa significa, nella pratica, questa norma che come tutte le norme è scritta in burocratese. E cominciamo con il termine “deindicizzazione”. Secondo la Treccani, «Nel linguaggio economico, il deindicizzare, l’essere deindicizzato». In realtà non è molto chiaro, ma nella sostanza significa che non sei più in indice. Facciamo un esempio: entro in Google e cerco il mio nome e cognome. Ammettiamo che, nel passato, io abbia compiuto una truffa. Ecco apparire, allora, quello che ho combinato e, se condannato, la pena subìta. A me, però, questo non va bene e, attraverso il mio avvocato, chiedo al Garante dei dati personali, di “indicizzare” il mio nominativo. In pratica, di non apparire più in Google.

Facciamo un altro caso, tenendo conto della cronaca. Un ragazzo, quando aveva 15 anni, assieme ad altri compagni aveva tentato di violentare una ragazza ed era stato condannato. Da quei fatti dolorosi, sono passati 20 anni. Il ragazzo ha scontato la pena, si è messo a lavorare, si è sposato e ha dei figli. Ma se un cittadino qualsiasi chiede a Google cosa ha fatto il ragazzo vent’anni fa, ecco che subito viene fuori tutta la storia. Se poi una trasmissione Tv decide di ritornare sull’argomento, ecco che quel ragazzo, padre felice, dovrà spiegare ai figli piccoli il perché di quella dolorosa storia. È giusto questo? E perché la ragazza che ha subìto la violenza o la tentata violenza non riesce mai a farsi assumere? Semplice. Basta che il capo del personale faccia una ricerca in internet e viene fuori tutta la vecchia storia. E il posto di lavoro, immancabilmente salta.

È quello che va sotto la voce “diritto all’oblio” che dovrebbe sempre prevalere sulla cronaca. Tanto è vero che anni fa il Garante per la protezione dei dati personali sottolineava che «Giornali e Tv non hanno il diritto di bloccare l’identità di una persona a episodi di anni e anni fa». Una frase perfetta, ma che non teneva conto della Rete. Perché in internet non si perde nulla. C’è una definizione molto interessante che ha scritto diversi anni fa il Business Week. Il giornale scrisse che «I fatti digitali non muoiono mai. La versione elettronica dei fatti vostri sarà ancora in circolazione quando la plastica della vostra tastiera si sarà dissolta in atomi». Insomma, per la giurisprudenza non si possono riferire nomi e cognomi ‒ relativi a fatti di cronaca avvenuti anni prima ‒ di coloro che abbiano scontato la propria pena e si siano riabilitati; ma per la Rete, il tempo non esiste.

Naturalmente parliamo dei “poveri cristi”, delle persone senza potere che non hanno santi in paradiso e amici potenti in terra. E se invece la notizia riguarda un potente? Allora le cose sono leggermente diverse. Per la ragazzina violentata, minorenne e senza santi in paradiso, l’Ordine dei giornalisti vieta ai propri iscritti di indicare nome e cognome quando debbono scrivere della violenza. Noi siamo, però, bizantini e allora ecco che il giornalista spregiudicato invece che mettere il nome e il cognome della ragazzina, descrive il quartiere dove abita, scrive che abita vicino o di fronte la chiesa, oppure sopra un determinato bar o locale. Ecco così che si salvano capra e cavoli: il nome della ragazzina non appare, ma la si individua facilmente dalla descrizione dell’articolo.

Un modo certamente spregevole, ma che tanti soloni dell’informazione utilizzano. E c’è un altro fattore che è importante: nel contemplare il diritto all’oblio non si tiene conto di episodi che hanno fatto la storia del nostro Paese e che per studiosi, ricercatori, giornalisti e tanti altri, quei fatti, debbono necessariamente continuare ad essere nella Rete proprio per ricostruire la nostra storia, per studiarla, per capire quegli anni.

Se io scrivo delle bombe di piazza Fontana e del “suicidio” del galantuomo Pinelli, ho bisogno necessariamente di conoscere tutta la storia, i collegamenti, le implicazioni, i perché di quello strano “suicidio”. Questo significa che necessariamente dovrò fare i nomi di altre persone (ad esempio il commissario Calabresi). Se qualcuno mi impedisce, con una legge questo, viene meno il diritto all’informazione, il diritto di essere informati. La legge 675 chiariva che i giornalisti possono acquisire legittimamente, ad esempio, l’ammontare dei redditi dei contribuenti, le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono cariche pubbliche, i risultati scolastici ecc. Si sottolineava, però, in quella legge, che la diffusione di queste informazioni «deve essere essenziale alla notizia». Questo requisito all’essenzialità costituisce il perno di questa legge. Nel caso citato è essenziale citare Calabresi ed altri? Come potrei mai descrivere quegli anni, le bombe, la morte di Pinelli se “salto” completamente il ruolo del commissario Calabresi?

Ora, invece, la signora Cartabia allarga a dismisura il diritto all’oblio. Sì, perché secondo il suo decreto chiunque abbia avuto una sentenza di assoluzione, un’archiviazione, un non luogo a procedere, o anche una prescrizione o improcedibilità, potrà richiedere di deindicizzare gli articoli che riguardano il suo procedimento. Quindi i motori di ricerca della Rete non troveranno più l’episodio specifico. In pratica, un atto che annullerà la memoria storica. Non ci sarà più la possibilità di ricordare quei fatti, il passato che magari ha determinato un cambiamento della Storia del nostro Paese. Come faremo a parlare del generale Mori che qualche settimana fa è stato “assolto” dall’aver tramato con Cosa Nostra? Lui ha trattato ‒ questo è appurato ‒ ma questa azione «non costituisce reato». Quindi, la sua vicenda va “deindicizzata”. Come faranno ricercatori, giornalisti, storici, in futuro, ricostruire questi non esaltanti anni che stiamo vivendo?

Il diritto all’oblio è una norma, a mio parere, fondamentale. Ma non può assolutamente valere soltanto per i Poteri forti, per i potenti, per quelli che hanno tramato, malversato, truffato, messo le bombe per bloccare lo sviluppo democratico di questo povero Paese. Deve valere, soprattutto, per chi il potere non ce l’ha e, spesso, non ha neppure i soldi per trovare un avvocato che possa difenderli. I giornalisti italiani e i loro organismi di categoria sapranno contrastare queste norme che vanno contro la libertà d’espressione? E il Movimento 5S si opporrà a uno dei pilastri della legge Bonafede?


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