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Regione Sicilia: nuove disposizioni Covid-19

Pubblichiamo le nuove disposizioni relative al contenimento della diffusione della Covid-19 in Sicilia

di Redazione - mercoledì 28 ottobre 2020 - 2463 letture

Presidenza della Regione Siciliana
 Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
 UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE ex OCDPC n. 630/2020

Oggetto: Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”) con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid - 19”.

Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid – 19” avente efficacia a far data dal 25 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020,“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», in vigore dal 26 ottobre 2020;

Considerato che il citato DPCM del 24 ottobre 2020 - avente efficacia sull’intero territorio nazionale e, dunque, anche nella Regione Siciliana - prevede talune misure maggiormente limitative, rispetto a quanto stabilito nel citato provvedimento contingibile ed urgente n. 51 del 24 ottobre 2020, in ambito economico, produttivo, sociale e sanitario, non derogabili dalle Regioni se non in senso maggiormente limitativo;

Ravvisata la esigenza di chiarire l’efficacia delle disposizioni contenute nella sopra citata Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020, alla luce delle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19, disposte dal Governo nazionale con l’anzidetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;

Con la presente circolare si chiarisce che, nel territorio della Regione Siciliana, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, nonché le seguenti misure di prevenzione del contagio da Covid-19 di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020, ulteriormente restrittive, introdotte in relazione al sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio.

1. Chiarimento relativo all’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 51/2020
 (trasporto pubblico):

1. Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da Covid-19 di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia, per il servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane ed extraurbane su gomma è consentita l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. In ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro come previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche al Trasporto Pubblico Regionale/Locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano nonché al Trasporto Pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sia automobilistico che bus, autobus ai fini turisti), al trasporto pubblico funiviario e scolastico.

3. L’Assessorato delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione emana ulteriori provvedimenti, anche volti a posticipare i termini indicati, al fine di disciplinare e regolamentare in concreto l’organizzazione dei trasporti pubblici e privati in esecuzione della presente Ordinanza.

2. Chiarimento relativo all’art. 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 51/2020
 (sospensione attività didattica):

1. Nel territorio della Regione Siciliana sono sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritari. In relazione alle nuove disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, nei limiti percentuali dell’autorizzato ricorso alla didattica in presenza, è attribuita facoltà ai dirigenti scolastici di attivare ogni azione per garantire i servizi scolastici agli studenti disabili o portatori di bisogni speciali ovvero per assicurare la continuità dell’azione formativa in caso di particolari e limitate situazioni di contesto, derivanti da motivate difficoltà di ordine tecnico-informatico e/o organizzativo.

2. Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche integrate e a distanza.

3. Chiarimento relativo all’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 51/2020
 (circolazione e spostamenti):

1. Su tutto il territorio della Regione Siciliana, ferme le misure maggiormente restrittive per le “zone rosse” ed i Comuni sottoposti a Protocolli contenitivi, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Inoltre, per l’asporto e la consegna a domicilio inerenti ai servizi di ristorazione di cui all’art. 1, comma 9, lettera”ee”, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, gli spostamenti sono consentiti fino alle ore 24.00.

2. Eventuali limitazioni di ingresso e di uscita dal territorio della Regione Siciliana sono disciplinate dai provvedimenti del Governo nazionale su proposta del Presidente della Regione.

4. Chiarimento relativo all’art. 4 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 51/2020
 (attività di ristorazione):

1. Restano consentite le attività dei servizi di ristorazione, di mense e di catering nei modi e termini disciplinati dall’articolo 1, comma 9, lettera “ee”, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

2. Nei Comuni indicati come “zone rosse” ovvero oggetto di Protocolli contenitivi è disposta la chiusura totale delle superiori attività.

5. Chiarimento relativo art. 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 51/2020
 (strutture termali, centri benessere, centri culturali, centri sociali, piscine e palestre):

1. Di tali attività rimangono consentite solo quelle inerenti ai servizi alla persona di cui all’articolo
 1, comma 9, lettera “gg”, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

6. Chiarimento relativo all’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 51/2020
 (chiusura nei giorni domenicali e autorizzazione alla consegna a domicilio):

1. Nelle giornate domenicali, l’attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi i centri commerciali e gli outlet, è consentita fino alle ore 14, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie a cui si applica il vigente orario di chiusura. Alle attività di ristorazione, anche nelle giornate domenicali, si continuano ad applicare le vigenti disposizioni (si veda il precedente punto n. 4).

7. Chiarimento relativo all’art. 8 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 51/2020
 (disposizioni per la Commemorazione dei defunti)

1. In occasione della commemorazione dei defunti, nelle giornate dell’1 e 2 novembre 2020, i Sindaci dei Comuni disciplinano, con propri provvedimenti, adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento.

***

In conclusione, poiché il trend dei contagi nell’Isola fa ritenere necessaria l’adozione delle sopra indicate misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, le suddette disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 trovano applicazione in luogo di quelle previste, nelle stesse materie e/o settori di attività, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Tutte le “Ulteriori misure in materia di prevenzione sanitaria” di cui al Titolo II dell’Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020 rimangono in vigore, unitamente alle disposizioni in materia, previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Il Preposto all’Ufficio del Soggetto Attuatore
 Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia
 COCINA


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