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Il continuo vilipendio della Costituzione Italiana

"Articolo 111: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata."

di Gaetano Sgalambro - mercoledì 12 febbraio 2020 - 2011 letture

"Costituzione Italiana" -“Norme sulla giurisdizione.

- Articolo 111: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].

.........”

Il principio della ragionevole durata del processo costituisce uno dei più importanti principi processuali. E’ stato importato nella nostra Costituzione dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Legge 4 agosto 1955 n. 848), che lo consacra nell’art. 6, § 1 («ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti»).

È assurto ad esplicita affermazione in Costituzione con la Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 2, che lo ha espressamente inserito nell’art. 111.

Qui il legislatore costituzionale apre il comma 1° affermando che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e subito dopo lo chiude, affermando che «la legge ne assicura la ragionevole durata». Quindi prosegue con « ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»; ecc..

Antepone il principio del giusto processo a quello della ragionevole durata del processo e li lega insieme, nel senso che entrambi vadano pienamente soddisfatti a garanzia della tutela della effettività della giurisdizione (costituzionalmente corretta).

Ne consegue, inevitabilmente, che la durata ragionevole che il legislatore deve rispettare è da considerare entro il perimetro del giusto processo, costituzionalmente inteso.

La durata ragionevole è tale solo se assicura anche le altre garanzie processuali, costituzionalmente rilevanti.

Espressamente il diritto al giudizio del 1° comma dell’art. 24 Cost. («tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi») e il diritto alla difesa del 2° comma sempre dello stesso art. 24 Cost. («la difesa è diritto inviolabile in qualsiasi stato e grado del procedimento»).

Ma tutte le norme di tutela del diritto alla difesa dell’accusato, non debbono prevaricare quelle del diritto al giudizio dell’offeso o dell’avente causa.

Altrimenti si comprometterebbe l’effettività della tutela giurisdizionale o del diritto alla difesa dei propri interessi delle parti, assicurati dai comma 1 e 2 dell’articolo 24 e non si potrebbe più parlare di “Giusto processo”.

Ci possono essere processi brevi e processi lunghi. Ma nessun processo può essere posto a termine prematuramente, cioè può essere troncato artificialmente prima del giudizio finale, nè può essere allungato con strumentalizzazioni procedurali, per conseguirne un vantaggio di parte. Le chiare strumentalizzazioni perditempo potrebbero essere considerate un ostacolo alla giustizia: reato non presente nel nostro ordinamento.

La predefinizione dei termini di durata del processo o la sua artificiosa dilatazione nel tempo per conseguirne la prescrizione sono al di fuori di ogni crisma costituzionale.

Se ciò avviene è perché i parlamentari, con le loro leggi, deliberatamente non ne assicurano la “ragionevole durata”. Purtroppo avviene quotidianamente, come il lungo e acceso dibattito politico di questi giorni dimostra.

P.S.: NON HO MAI SENTITO ALCUNO, IN NESSUN POSTO, ACCUSARE I POLITICI DEL REATO CHE COMPIONO OGNI GIORNO: DI VILIPENDIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. Forse perché pochi la conoscono effettivamente? Mentre i più suppongono di conoscerla.



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