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E con la Privacy (D.Lgs 196/03) sono a posto?

di pino - mercoledì 12 dicembre 2007 - 9725 letture

Sono stato sfiorato da poco dal Kirby, nel senso che pochi giorni fà sono stato contattato da una gentile signora che parlando molto velocemente, ai limiti della comprensibilità, si è presentata a nome, anzi per conto, di un mio amico facendo nome e cognome dello stesso. La signora mi dice che da lui ha avuto il mio nome, cognome e numero di telefono cellulare e mi propone una dimostrazione del loro prodotto (che solo successivamente sono riuscito a capire di cosa si trattasse) completamente gratuita e senza impegni a casa mia. Altrettanto gentilmente ho rifiutato al proposta e ho pensato che la cosa fosse finita lì; ma poco dopo mi è venuto un dubbio.

Ma la legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/03) non prevede che venga inviata agli interessati (in questo caso le persone a cui si propone la dimostrazione e quindi la vendita) un’informativa sul trattamento dei dati in possesso di chi li utilizza a scopo commerciale o che dir si voglia di direct marketing, prima di proporla cioè nel momento che vengono registrati?

Inoltre voglio aggiungere: è moralmente (e forse anche legalmente) corretto "strappare" dei dati personali ad individui che dopo la dimostrazione magari non acquistano il prodotto ed in buona fede si sentono in debito comunque di qualcosa visto che sono gli stati ripuliti a dovere tappeti, moquette, divani, materassi e magari hanno anche ricevuto un regalino?

Se qualche esperto legale può chiarire le questioni .....


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E con la Privacy (D.Lgs 196/03) sono a posto?
13 dicembre 2007, di : Letizia Tassinari

Ciao Pino... La risposta per te:

N. 297 del 30 ottobre 2007

Call center: arrivano le sanzioni del Garante

Call center: arrivano le sanzioni del Garante Per servizi non richiesti e telefonate indesiderate 60 sanzioni per oltre 260 mila euro ai gestori telefonici

Sessanta sanzioni applicate e oltre 260 mila euro già versati sono solo i primi risultati dei recenti interventi del Garante sull’operato dei call center a tutela degli utenti telefonici. Le sanzioni comminate a gestori di telefonia fissa e mobile per illeciti trattamenti di dati personali riguardano prevalentemente attivazione di servizi non richiesti (cambi di operatore, linee Internet veloci, servizi aggiuntivi) e, in misura minore, telefonate pubblicitarie indesiderate. Le società telefoniche hanno preferito, in molti casi, chiudere subito il contenzioso attraverso il pagamento anticipato in misura ridotta, previsto per chi non intenda impugnare la contestazione della violazione.

Prosegue in questo modo l’azione del Garante a tutela degli utenti telefonici che numerosi segnalano costi e disagi derivanti da un uso scorretto dei loro dati personali da parte dei call center dei principali gestori (Telecom, Tele2, Fastweb, Wind, Eutelia, Tiscali). Nella maggior parte dei casi è stato sufficiente che chiunque, un figlio, un collaboratore di famiglia, rispondesse al telefono e senza dare alcun assenso a quanto veniva proposto, perché venissero attivati servizi mai richiesti con conseguenti fatturazioni di costi in bolletta, distacco, anche per alcuni mesi, della linea telefonica, attese per il passaggio ad un altro operatore. A volte non c’è stata neanche la telefonata e l’utente si è accorto di "aver aderito" a qualche nuova offerta solo al ricevimento della bolletta.

Le sanzioni sono frutto dell’applicazione da parte del Garante del provvedimento generale dello scorso anno cui avevano fatto seguito cinque specifici provvedimenti lo scorso giugno, con i quali aveva imposto a gestori e call center di interrompere comportamenti illeciti di dati. L’Autorità ha infatti effettuato una serie di ispezioni presso i call center, sia interni sia esterni, di cui si servono i principali gestori telefonici: dalle verifiche è emerso che la maggior parte dei call center non informavano adeguatamente le persone contattate o operavano addirittura senza dire all’utente che si stavano raccogliendo i suoi dati, per quali finalità venivano usati, se era obbligato o meno a comunicarli, quali erano i suoi diritti. I call center hanno invece l’obbligo di informare con la massima trasparenza gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, se richiesto, di registrare la volontà dell’abbonato di non essere più disturbato. Per omessa o inidonea informativa il Codice privacy prevede una sanzione che va da 3000 a 18.000 euro, che può essere aumentata sino al triplo a seconda delle condizioni economiche della società.

Ma non vale solo per i call center dei gestori telefonici....per tutti i call center, compresi quelli che ti volgiono vendere altri prodotti, kirby compreso.

E con la Privacy (D.Lgs 196/03) sono a posto?
14 dicembre 2007, di : Letizia Tassinari

Ma gia’ dal 15 giugno 2007, con un comunicato stampa, il Garante stabilva lo "Stop alle telkefonate indesiderate:

COMUNICATO STAMPA

STOP ALLE TELEFONATE INDESIDERATE: IL GARANTE IMPONE A GESTORI E CALL CENTER DI INTERROMPERE COMPORTAMENTI ILLECITI

Entro il 10 settembre devono essere adottate misure per il rispetto degli utenti. Si rischia il blocco dei dati per fare pubblicità

Stop alle telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti.

Con cinque provvedimenti, riguardanti alcuni dei principali gestori telefonici e società che operano in qualità di call center per conto degli stessi gestori e di altre importanti aziende, il Garante (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha prescritto una serie di misure affinché venga rispettata la riservatezza e gli altri diritti degli utenti.

Società telefoniche e call center dovranno interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando l’Autorità già entro il 5 luglio sullo stato di adempimento delle misure richieste, di carattere organizzativo, tecnico e procedurale, che andranno comunque adottate al più tardi entro il 10 settembre 2007.

Il Garante si è riservato di adottare provvedimenti più drastici in caso di mancato adempimento, quali blocchi o divieti.

In particolare, gestori e call center dovranno:

interrompere l’uso indebito di numeri telefonici raccolti ed utilizzati a scopi commerciali senza il previsto consenso da parte degli interessati; regolarizzare le banche dati informando gli utenti e ottenendo da essi lo specifico consenso all’utilizzo dei dati per scopi pubblicitari; informare con la massima trasparenza gli utenti anche al momento del contatto sulla provenienza dei dati e sul loro uso; registrare la volontà degli utenti di non essere più disturbati; interrompere l’utilizzo illecito di dati per attivare servizi non richiesti (segreterie, linee internet veloci); effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti svolti presso i diversi call center.

I provvedimenti sono stati adottati all’esito di una intensa attività ispettiva effettuata nei mesi scorsi in tutta Italia nei confronti dei principali gestori telefonici e call center, avviata anche sulla base delle innumerevoli segnalazioni giunte dai cittadini. Le ispezioni degli uffici del Garante, in collaborazione con il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, hanno accertato trattamenti illeciti di dati personali e comportamenti non corretti nei confronti degli utenti, nonostante i richiami del Garante e lo specifico provvedimento generale adottato lo scorso anno dall’Autorità proprio per contrastare il fenomeno delle chiamate indesiderate effettuate per fini promozionali o per vendere direttamente prodotti e servizi, il cosiddetto “teleselling”.

Va ricordato, infine, che per violazioni relative ad omessa o insufficiente informativa agli utenti, nel corso del 2007 il Garante ha finora avviato a fornitori di servizi di comunicazione elettronica e call center 44 procedimenti sanzionatori, 22 dei quali già definiti con il pagamento di somme per un totale di oltre 130 mila euro.

Garante per la protezione dei dati personali

Roma, 15 giugno 2007