Cosa è l’apprendistato

Cosa dice la norma vigente a proposito dell’apprendistato.

di Redazione - martedì 27 maggio 2003 - 7274 letture

Apprendistato

L’ apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista ovvero prevede che, in aggiunta al rapporto di lavoro vero e proprio, l’azienda si impegni a fornire al giovane apprendista la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell’imprenditore, l’apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni all’azienda.

Questo tipo di contratto è di particolare interesse per il giovane che può svolgere un’esperienza lavorativa e nel contempo essere formato e per l’azienda che può beneficiare di notevoli sgravi sia contributivi che previdenziali, con la condizione che vengano rispettati gli obblighi formativi stabiliti per legge.

Beneficiari: Giovani, tra i 15 ed i 24 anni, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei rispetto all’attività da svolgere. Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 (Mezzogiorno e aree con difficoltà strutturali) e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto professionale. Questi limiti di età sono innalzabili di due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio nazionale.

Durata: Durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni o 5 nel settore artigiano.

Aziende abilitate: Aziende di tutti i settori, compresa l’agricoltura. L’art.16 della legge Treu stabilisce a favore delle aziende il riconoscimento delle agevolazioni contributive che coprono quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali a carico del datore di lavoro. Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all’effettiva partecipazione dell’apprendista ai corsi di formazione esterna.

Salari e contributi: Il salario dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.

Formazione sul luogo di lavoro: Affidata all’imprenditore, nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese industriali, o ad un tutore designato dall’imprenditore.

Formazione esterna: Non può essere inferiore a 120 ore medie annue. Va svolta durante l’orario di lavoro in strutture esterne all’azienda individuate dalle Regioni/Province competenti e deve essere certificata. L’azienda ha l’obbligo di nominare un tutore che coordini la formazione esterna con quella interna all’azienda. Con l’innalzamento a 18 anni dell’obbligo formativo i minorenni possono scegliere di adempiere a quest’obbligo facendosi assumere come apprendista. In questo caso, la formazione esterna è di 240 ore ed il giovane lavoratore guadagna un credito formativo utile se dovesse scegliere di continuare gli studi. Nelle 120 ore previste in più, almeno 8 ore devono essere dedicate all’orientamento professionale ed alla conoscenza dei diritti di cittadinanza (D.M. n.120 del 16 maggio 2001).


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