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Giro96
Movimento
Il CSM e il disegno di legge "Cirami"
Il Consiglio Superiore, secondo
la legge, "può fare proposte al
Ministro... su tutte le materie riguardanti l'organizzazione
e il
funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia.
Dà pareri al Ministro
sui disegni di legge concernenti l'ordinamento
giudiziario,
l'amministrazione della giustizia e su ogni altro
oggetto comunque
attinente alle predette materie. Delibera su ogni
altra materia ad esso
attribuito dalla legge".
Il Consiglio Superiore ha sempre esercitato queste
funzioni, in quanto,
come ha ricordato il Presidente della Repubblica,
le riforme legislative
spettano "principalmente al Parlamento e
al Governo...il Consiglio però può
rappresentare un importante interlocutore recando
al dibattito su questi
temi un contributo tecnicamente qualificato e
tecnicamente neutrale".
Anche in questo caso il CSM ha inteso, in spirito
di leale collaborazione,
dare il suo contributo tecnico e conoscitivo sottilineando
che:
- La Costituzione vuole che il giudice non venga
scelto caso per caso ma
sia predeterminato;
- In casi eccezionali, legati a gravi situazioni
ambientali - che
coinvolgono l'ufficio giudiziario, le parti, i
testimoni - è possibile e
giusto spostare il processo dalla sede naturale;
ma, proprio perchè
eccezionali, questi casi richiedono una disciplina
specifica che non dia
luogo a incertezze e non si presti ad abusi;
- Il testo del disegno di legge, invece, fa rivivere
la nozione generica
della "leggittimo sospetto", che nel
passato ha consentito che processi
"storici", da Portella della Ginestra
al Vajont, dalla schedatura Fiat a
Piazza Fontana, fossero sottratti alla sede naturale
e messi a rischio di
morte per prescrizione;
- Inoltre, il disegno di legge si è completamente
disinteressato delle
ricadute pratiche ed orgaizzative; ne è
risultata una disciplina che pone
gravi problemi di compatibilità con la
garanzia costituzionale della
ragionevole durata del processo;
- La formulazione generica dei presipposti della
rimissione,
l'automaticità della sospensione, la possibilità
di presentare istanze in
numero infinito (soprattutto nei processi di mafia
e criminalità
organizzata), la mancata risposta alle difficoltà
burocratiche e
gestionali, combinandosi tra loro, possono determinare
una inaccettabile
durata dei dibattimenti, incidendo anche sui termini
di custodia cautelare,
fino alla pratica impossibilità di portare
a termine i processi.
La scelta dei consiglieri di nomina parlamentare,
eletti su indicazione
della CdL (Casa delle Libertà), di lasciare
l'aula facendo mancare il
numero legale ed impedendo al Consiglio di votare
una proposta assunta
all'unanimità in Commissione, costituisce
una decisione molto grave, mai
prima d'ora posta in essere, fondata su ragioni
più politiche che
giuridiche e tale da alterare il corretto funzionamento
di un organo di
rilevanza costituzionale, in contrasto con quanto
più volte espressamente
statiuto dalla Corte Costituzionale.
Ernesto Aghina, Paolo Arbasino, Giuliana Civinini,
Giuseppe Fici, Luigi
Marini, Francesco Menditto, Giuseppe Saimé,
Giovanni Salvi
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