segnali dalle città invisibili
 

Giro92 Tribeart
Il lavoro a tempo determinato

Che cosa dice la legge...
 
La legge che regola in Italia il lavoro temporaneo è la numero 196/97. Le società che forniscono lavoro temporaneo devono essere inscritte in un apposito Albo ministeriale.
 
I casi previsti per l'utilizzo del lavoro temporaneo sono:
 sostituzione di lavoratori assenti;
 qualifiche non previste nell'organico aziendale;
 casi definiti nei contratti collettivi di categoria.
 
Le limitazione all'uso di questo strumento:
  per le basse qualifiche;
  per sostituire lavoratori in sciopero;
  nelle unità produttive in cui nei dodici mesi precedenti ci siano stati licenziamenti collettivi;
  nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario con integrazione salariale;
  per lavori che richiedano sorveglianza medica.
 
Parità di salario tra lavoratore temporaneo ed impiegato dell'azienda.
Il 5% delle retribuzioni è obbligatoriamente investito in attività di formazione professionale.
 
I regolamenti.
Il ministero del Lavoro ha inoltre emanato due decreti attuativi (uno riguarda l'istituzione dell'albo delle aziende di lavoro a tempo, l'altro i requisiti per l'iscrizione) e una circolare che disciplina le modalità operative delle aziende di lavoro a tempo.
La contrattazione fra le parti
Le trattative sul lavoro a tempo disciplinano tre rapporti di lavoro:
I dipendenti diretti delle aziende di lavoro a tempo. Tra le tre trattative, questa è l'unica che ha visto il traguardo con la firma nel gennaio '98 di un accordo tra sindacati del settore del commercio (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) e associazioni delle aziende di interinale (Assointerim e Assilt, quest'ultima ora si è fusa con la prima). L'inquadramento per i dipendenti diretti è quello del commercio e terziario con delle novità: l'inserimento di due figure professionali nuove. Si tratta del selezionatore/collocatore e del responsabile di agenzia.
Il 16 aprile è stato sottoscritto da sindacati confederali (Cgil, Cisl e Uil) e Confindustria l'accordo quadro che detta le regole minime per consentire una piena operatività del lavoro temporaneo. Questo accordo però cederà il passo di volta in volta ai contratti di categoria che definiranno le loro regole sul lavoro temporaneo. In particolare l'intesa, raggiunta grazie alla mediazione del ministero del Lavoro, stabilisce che il lavoro interinale può essere utilizzato in misura dell'8% sui lavoratori occupati, da calcolare su media trimestrale. Questo vuol dire che se per tre mesi non si fa ricorso a questo strumento, in un trimestre successivo si può arrivare fino a un 24% di utilizzo. Per quanto riguarda le causali al lavoro temporaneo si può accedere per:
- punte di più intensa attività;
- quando l'assunzione sia determinata per l'esecuzione di un'opera di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
- per l'esecuzione di particolari commesse che per la specificità del prodotto richiedano l'impiego di professionalità diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
 
Per quanto riguarda poi l'esclusione delle basse mansioni a cui fa riferimento la legge 196, l'accordo ha stabilito che sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie", secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 31 gennaio '95 sui contratti di formazione lavoro. In pratica sono esclusi dal lavoro temporaneo l'ultimo e il penultimo livello.
 
Dopo quello interconfederale firmato tra sindacati e Confindustria per dare le regole sull'interinale alla grande industria, il 27 maggio 1998 è stato firmato l'accordo per il settore del terziario e commercio tra sindacati (Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil) e Confcommercio. L'accordo prevede: una percentuale di utilizzo di lavoratori temporanei pari al 15% degli addetti totali per ogni unità produttiva; l'esclusione delle mansioni del settimo, sesto e parte del quinto livello (si tratta degli ausiliari di vendita); e una lunga casistica di utilizzo tra cui le occasioni di fiere, mostre, mercati e attività connesse.
Anche i lavoratori interinali hanno il loro contratto collettivo nazionale. E' stato infatti firmato tra Assointerim (associazione di società di fornitura di lavoro temporaneo) e sindacati confederali il 28 maggio il primo contratto che riguarda il lavoro temporaneo. I punti fondamentali riguardano le proroghe: sono possibili fino a quatt ro per un totale massimo di 24 mesi. L'indennità di disponibilità è fissata in 700 mila lire.
 
Le domande più frequenti...
Quale è il rapporto tra l'agenzia interinale e lavoratore?
Un contratto di lavoro disciplina di volta in volta il rapporto di lavoro subordinato tra l'agenzia interinale e il lavoratore. La prima ha l'obbligo di pagare direttamente al lavoratore la retribuzione e di versare la relativa contribuzione. Pertanto tra l'impresa utilizzatrice ed il lavoratore temporaneo non si stabilisce un rapporto giuridico diretto, ma solo un rapporto di subordinazione nell'espletamento della prestazione lavorativa richiesta e nel rispetto della gerarchia organizzativa dell'impresa utilizzatrice.
Quale è il rapporto tra il lavoratore e l'impresa utilizzatrice?
Tra l'impresa utilizzatrice ed il lavoratore temporaneo non si stabilisce un rapporto giuridico diretto, ma solo un rapporto di subordinazione nell'espletamento della prestazione lavorativa richiesta e nel rispetto della gerarchia organizzativa dell'impresa utilizzatrice. Il lavoratore temporaneo avrà un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice" (Art. 4, comma 2 Legge 196/97). Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice.
Quale il profilo ideale di lavoratore interinale?
Nella maggior parte dei casi, il lavoratore temporaneo fa questa scelta nel periodo intermedio fra un'occupazione che ha lasciato ed un'altra che spera di trovare a titolo definitivo. Non mancano comunque gli studenti, chi è alla ricerca del primo impiego ed i "professionisti" che sono per loro scelta dei lavoratori temporanei. Statisticamente, il lavoratore temporaneo (50% dei casi) ha meno di 25 anni, mentre nel 40% dei casi è una donna, il più delle volte madre di famiglia. Il lavoro temporaneo si rivela una buona opportunità anche per i disabili.

 

Il Progetto
[Up] Inizio pagina | [Send] Invia questa pagina a un amico | [Print] Stampa | [Email] Mandaci una email | [Indietro]