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articolo d'archivio di Girodivite mensile delle città invisibili

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Torre di Babele & Girodivite - speciale "Fiore del rifiuto"

CROTONE

I PRIMI CONTRATTI D'AREA

I "contratti d'area", come ci spiega il sottosegretario al Mezzogiorno, sono degli strumenti previsti per la ricostruzione di aree distrutte da eventi bellici o da crisi economiche. Contratti d'area sono stati applicati di recente ai lavoratori jugoslavi ed albanesi, ma erano già stati sperimentati in paesi come la Corea o la Palestina. La loro capacità di "ricostruzione" è tristemente nota in tutto il mondo; come nota è la loro incapacità di arginare le crisi economiche e finanziarie. Lo spettacolo dei brindisi di politici locali e nazionali, sindacalisti confederali e capitalisti "globali", ad ogni firma di "contratto d'area" non ha più neppure la forza di stupirci.

Quantità dell'intervento

Previsione, a regime della realizzazione, di 277 posti di lavoro attraverso investimenti che ammontano a quasi 46 miliardi

Qualità dell'intervento

Al posto delle industrie chimiche e metalmeccaniche, smantellate, della città di Crotone, con l'accordo si punta e si finanziano interventi nel settore del confezionamento tessuti, liquori e condimenti, panetteria e formaggi tipici, falegnameria (8 addetti) e lavorazioni marmi (5 addetti).

In cambio di "tutto questo" l'accordo prevede, principalmente.

1. Assunzione con CFL (Contratto Formazione Lavoro) con inquadramento inferiore di 2 livelli rispetto all'inquadramento previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) per lavoratori adibiti alle stesse mansioni.

2. Detto inquadramento si applicherà nei 12 mesi successivi alla trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato.

3. Le ore destinate all'addestramento (massimo 40) non saranno retribuite.

4. Le aziende possono assumere lavoratori con contratto a tempo determinato oltre le causali previste dalla legge (56/87) e dalla contrattazione collettiva.

5. La durata dell'Apprendistato è stabilita al valore massimo previsto dal- la legge (196/97) e cioè anni, tutto ciò in deroga alle previsioni dei CCNL con riferimento alle categorie professionali; la paga degli Apprendisti va da un meno 40% del I' anno a un meno 10% del IV' anno rispetto ai valori tabellari.

6. Moratoria (divieto) della contrattazione aziendale per incrementi salariali per 4 anni.

7. Flessibilità ed Orario di Lavoro:

- Utilizzazione dell'orario di lavoro su base annua o plurisettimanale.

- Orario flessibile per un ampio utilizzo degli impianti su più turni.

- Assunzioni con contratti part-time e week-end.

- Lavoro straordinario in misura superiore rispetto a quanto previsto nei singoli CCNL.

8. Contratti di inserimento, per lavoratori disoccupati, di lunga durata, in C.I.G.S. e mobilità, per un periodo fino a 36 mesi con la retribuzione decurtata di 2 livelli professionali (punto 1).

 

In sintesi la concentrazione produce l'abbattimento di ogni tutela di natura salariale e contrattuale da scambiare con "lavoro" (e che lavoro!) e finanziamento alle imprese.

La Confindustria ha proposto subito un "tavolo per il Mezzogiorno" che abbia le stesse caratteristiche dell'Accordo di Crotone!

 

[Indice Fiore del rifiuto]


Released online: September, 1999


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******July, 2000
 
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