I "contratti d'area",
come ci spiega il sottosegretario al Mezzogiorno, sono degli strumenti
previsti per la ricostruzione di aree distrutte da eventi bellici o
da crisi economiche. Contratti d'area sono stati applicati di recente
ai lavoratori jugoslavi ed albanesi, ma erano già stati sperimentati
in paesi come la Corea o la Palestina. La loro capacità di "ricostruzione"
è tristemente nota in tutto il mondo; come nota è la loro incapacità
di arginare le crisi economiche e finanziarie. Lo spettacolo dei brindisi
di politici locali e nazionali, sindacalisti confederali e capitalisti
"globali", ad ogni firma di "contratto d'area" non
ha più neppure la forza di stupirci.
Quantità dell'intervento
Previsione, a regime della realizzazione, di
277 posti di lavoro attraverso investimenti che ammontano a quasi
46 miliardi
Qualità dell'intervento
Al posto delle industrie chimiche
e metalmeccaniche, smantellate, della città di Crotone, con l'accordo
si punta e si finanziano interventi nel settore del confezionamento
tessuti, liquori e condimenti, panetteria e formaggi tipici, falegnameria
(8 addetti) e lavorazioni marmi (5 addetti).
In cambio di "tutto questo" l'accordo
prevede, principalmente.
1. Assunzione con CFL (Contratto Formazione Lavoro)
con inquadramento inferiore di 2 livelli rispetto all'inquadramento
previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) per lavoratori
adibiti alle stesse mansioni.
2. Detto inquadramento si applicherà nei
12 mesi successivi alla trasformazione del CFL in contratto a tempo
indeterminato.
3. Le ore destinate all'addestramento
(massimo 40) non saranno retribuite.
4. Le aziende possono assumere lavoratori
con contratto a tempo determinato oltre le causali previste dalla legge
(56/87) e dalla contrattazione collettiva.
5. La durata dell'Apprendistato è stabilita al
valore massimo previsto dal- la legge (196/97) e cioè anni, tutto ciò
in deroga alle previsioni dei CCNL con riferimento alle categorie professionali;
la paga degli Apprendisti va da un meno 40% del I' anno a un meno 10%
del IV' anno rispetto ai valori tabellari.
6. Moratoria (divieto) della contrattazione aziendale
per incrementi salariali per 4 anni.
7. Flessibilità ed Orario di Lavoro:
- Utilizzazione dell'orario di lavoro su base
annua o plurisettimanale.
- Orario flessibile per un ampio utilizzo degli
impianti su più turni.
- Assunzioni con contratti part-time e week-end.
- Lavoro straordinario in misura superiore rispetto
a quanto previsto nei singoli CCNL.
8. Contratti di inserimento, per lavoratori disoccupati,
di lunga durata, in C.I.G.S. e mobilità, per un periodo fino a 36 mesi
con la retribuzione decurtata di 2 livelli professionali (punto 1).
In sintesi la concentrazione produce l'abbattimento
di ogni tutela di natura salariale e contrattuale da scambiare con "lavoro"
(e che lavoro!) e finanziamento alle imprese.