Una nuova speranza per gli automobilisti

UNA NUOVA SPERANZA PER GLI AUTOMOBILISTI ILLEGITTIMAMENTE SANZIONATI DAGLI STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA’ (AUTOVELOX - TELELASER - TUTOR): CARENZA DEI “REQUISITI METROLOGICI LEGALI”

di carlo madaro - venerdì 17 marzo 2006 - 3424 letture

Ancora una volta lo “Sportello dei Diritti” della Provincia di Lecce, la cui delega è stata assegnata all’Ass. Carlo Madaro, interviene per la tutela di quelli automobilisti onesti, che si sentano lesi dall’indiscriminato uso di apparecchi elettronici per il rilevamento della velocità.

E’ giusto sanzionare chi viola le norme del Codice della Strada, compromettendo la sicurezza pubblica. E’ altrettanto giusto che la Pubblica Amministrazione segua gli iter logico-giuridici stabiliti dalle norme nella contestazione dei verbali garantendo così la certezza del diritto e la tutela della fede pubblica, principio basilare di ogni ordinamento democratico. Ecco perché gli operatori dello “Sportello” sono impegnati quotidianamente affinché la certezza del diritto violata, sia ripristinata al solo fine della tutela giuridica del cittadino. L’ultimo motivo presentato nei ricorsi predisposti gratuitamente dallo “Sportello” rappresenta una trovata giuridica di notevolissima importanza, in attesa che anche le aule del GDP sanciscano la piena operatività dell’interpretazione di seguito esposta, in materia di requisiti metrologici legali degli strumenti di rilevazione della velocità.

L’art. 11 del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. D. 23.08.1890, n. 7088, stabilisce che “ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali”.

Dai verbali pervenutici risulta che l’apparecchiatura di rilevamento della velocità utilizzati nell’ambito dei controlli stradali sono sprovvisti dei “requisiti metrologici legali” che gli strumenti utilizzati dagli organi competenti nell’ambito degli accertamenti stradali, devono rispettare. Infatti, uno strumento di misura può essere considerato metrologicamente legale qualora corrisponda ai requisiti tecnici e procedurali previsti dal Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con R.D. 12.06.1902, n° 226. Lo stesso regolamento stabilisce all’art. 6 che gli strumenti diversi da quelli contemplati nel Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, dunque anche gli strumenti per il rilevamento delle velocità utilizzati nell’ambito dei controlli stradali, sono ammessi, sentito il comitato centrale metrico, con decreto ministeriale ossia del Ministero delle Attività Produttive. Tale “omologazione metrica” prende il nome di “decreto di ammissione a verifica metrica” e consiste sostanzialmente in una procedura di valutazione tecnica di un modello che comprende la riferibilità metrologica (vedasi punto successivo), affidabilità ed esattezza dello strumento, protezione contro la manomissione (sigilli metrici). Una volta ottenuta l’”omologazione metrica” gli strumenti metrici, prima di poter essere utilizzati, devono essere sottoposti alla verifica prima (art. 12 del R.D. 7088/1890) da parte dell’ufficio metrico o del fabbricante abilitato per tale procedure (p.c. D.M. 179/2000- concessione di conformità metrologica). L’art. 12 del R.D. 7088/1890 nonché il D.M. 28/03/2000, n° 182, stabiliscono che gli strumenti metrici, “la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale”, devono essere sottoposti alla verificazione periodica con cadenza prefissata per “accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l’integrità di sigilli anche elettronici ed etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti”. Queste operazioni non sono mere attività di routine, ma contribuiscono con decisività alla certezza della misurazione da effettuare.

Con circolare del 04/06/2001, n° 2 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ora Ministero dell’Attività Produttive, alla locuzione “transazione commerciale” è stato attribuito “un significato estensivo per il quale sono da intendersi soggetti all’obbligo della verificazione periodica tutti quegli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità... )”. La riferibilità metrologica è definita come proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, nazionali od internazionali, attraverso una catena ininterrotta di confronti.

Con la Legge 11.08.1991, n. 273, è stato istituito in Italia il Sistema Nazionale di Taratura (SNT) che individua gli Istituti Metrologici Nazionali che realizzano e conservano i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche individuati nel D.M. 30.11.1993, n.. 591 (Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del sistema internazionale SI), e disseminano le unità di misura di cui del sistema di cui al D.P.R. 12.08.1992, n. 802 (attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura) direttamente oppure tramite i Centri di taratura accreditati (centri SIT).

Premesso che gli strumenti per il rilevamento della velocità utilizzati nell’ambito dei controlli stradali sono da considerare strumenti metrici a tutti gli effetti, in quanto:

  misurano un’unità di misura legale di cui al D.P.R. 12.08.1982, n. 802 (la velocità è il rapporto fra l’unità di lunghezza e l’unità di tempo) e

  vengono usati in rapporto con terzi, in quanto il superamento della velocità massima ammessa comporta il pagamento di una sanzione amministrativa ed eventualmente anche la decurtazione di punti della patente .

Tali strumenti, per poter essere utilizzati, devono rispondere ai seguenti requisiti metrologici legali:

  decreto di ammissione a verifica metrica (“omologazione metrica”) di cui al Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure (R.D. 226/1902), approvato dal ministero delle Attività Produttive;

  verifica prima di cui al T. U. delle leggi metriche (R. D. 7088/1890), art. 12;

  verifica periodica di cui al T. U. delle leggi metriche (R. D. 7088/1890, art. 12) e D. M. 128/2000. L’aspetto inquietante del motivo ora proposto, riguarda il profilo della detenzione ed uso di strumenti non conformi alle norme di cui sopra: sanzioni e sequestro.

L’art. 27 del R.D. 23.08.1890, n. 7088 (T.U. sulle leggi metriche), art. 157, comma 3 del R. D. 242/1909 (Regolamento sul Servizio metrico), nonché l’art. 8. del R. D. 12.06.1902, n. 226 (Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure) prevedono che gli strumenti di misura non conformi saranno sottoposti al sequestro.

L’art. 692 C. P. stabilisce inoltre che “chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 € a 619,00 €”. Questa ulteriore battaglia dello “Sportello dei Diritti” è finalizzata alla certezza della violazione contestata e alla verifica della legittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione nel compimento delle proprie attività istituzionali.

Lecce, 17 marzo 2006 L’Assessore al “Mediterraneo” con delega allo “Sportello dei Diritti” Carlo Madaro


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SPORTELLO DEI DIRITTI SERVIZI IMMIGRAZIONE SALENTO viale Marche n° 17 73100 LECCE tel.e fax 0832/342703 - e mail: c.madaro@libero.it


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Una nuova speranza per gli automobilisti
12 luglio 2006, di : Eclo Vaglio

Tutto ciò che lei ha scritto è sacrosanto, quindi tutti gli autovelox dovrebbero essere messi sotto sequesto, perché non sono stati omologati e perché non c’è alcun decreto di approvazione a verifica prima dal Ministero delle Attività Produttive, da non confondere con l’omologazione del Ministero delle Telecomunicazioni che è tutt’altra cosa. "La competenza spettava SOLTANTO al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, ora Ministero delle Attività Produttive". Allora perché le Autorità Giudiziarie ed anche gli Ispettori Metrici, ora delle Camere di Commercio, ma prima dei sudetti Ministeri, non hanno provveduto o non provvedono al loro sequestro? Ringraziamenti F.to E. Vaglio